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Il Numero verde

Servizio Clienti 800.999.500

da telefono fisso dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13, per informazioni e pratiche relative ai servizi gas, teleriscaldamento, elettricità, acqua e ambiente, per comunicare l’autolettura del proprio contatore e per ritiro ingombranti.
da telefono cellulare comporre il numero a pagamento 199 199 500 (costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto dal cliente).

Pronto intervento

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Gas
800.713.666
Acqua e Fognature
800.713.900

E' gratuito ed è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per segnalazioni di fughe gas e problemi relativi alla rete idrica/fognaria, nonché per irregolarità o interruzioni nella fornitura dei servizi Acqua, Fognature e Gas.
Questi nuovi numeri di Pronto Intervento sono entrati in funzione a giugno 2010, per alcuni mesi però rimangono attivi anche i vecchi numeri.

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In questa area del sito vengono riassunti i principali atti afferenti al mercato dell'energia elettrica che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha deliberato a tutela del cliente finale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha, infatti, tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori (l. 481/1995, art. 1). A tal fine, emana delibere che hanno lo scopo di regolare i rapporti tra l'esercente del servizio e il cliente finale. Per maggiori informazioni sull'Autorità per l'energia elettrica e il gas si rimanda al sito web della stessa: www.autorita.energia.it

L'Autorità per l'energia ha disciplinato due aree di interesse per la tutela del cliente finale:

1) CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

Energia elettrica

Delibera n. 200/99: (e successive modifiche e integrazioni) Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato

Detta delibera ha introdotto:

  • procedure e vincoli per regolare e limitare i casi in cui l'esecercente può operare il distacco della fornitura
  • eliminazione dell'anticipo sulla fornitura e introduzione di un obbligo, in capo all'esercente che decida di richiederlo, di remunerare il deposito cauzionale
  • definizione di una procedura per la ricostruzione dei consumi in caso di accertato malfunzionamento del gruppo di misura
  • possibilità per il cliente di ottenere la rateizzazione di fatture e conguaglio particolarmente oneroso
  • periodicità di lettura del misuratore
  • periodicità e modalità di fatturazione

Delibera n. 156/07: Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07

  • definisce la disciplina del servizio di vendita dell'energia elettrica per i clienti ammessi al servizio di maggior tutela e per i clienti ammessi al servizio di salvaguardia
  • definisce i prezzi di riferimento
  • adotta disposizioni relative alla disponibilità dei dati di misura al fine di consentire la gestione dei contratti di fornitura
  • dispone regole in capo agli esercenti il servizio di vendita

Energia elettrica e Gas naturale

Delibera n. 144/07: Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale

Per i clienti, sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si eserciti il recesso per uscire dal mercato "vincolato" o per risolvere un contratto già concluso nel libero mercato.
Nel primo caso tutti i clienti che escono dal mercato "vincolato" per la prima volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo già liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore) possono recedere con un preavviso di un mese. Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati: non superiore a un mese per i clienti domestici; quindi, il cliente finale domestico ha diritto di recedere dal contratto, anche se di fornitura congiunta (dual fuel, gas ed energia elettrica), in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese; non superiore a tre mesi per le piccole imprese, cioè i clienti non domestici passati al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200.000 mc/anno) o di entrambi in forma congiunta; non superiore a tre mesi o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali) per le altre imprese (clienti non domestici diversi da quelli al punto precedente), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi. Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l'esercizio del "diritto di ripensamento" per eventuali nuovi contratti sottoscritti. Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una proposta di contratto, il venditore deve confermare l'accettazione della stessa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.

2) QUALITA' DEL SERVIZIO E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI:

Energia elettrica

Delibera 55/00 (e successive modifiche e integrazioni): Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'

L'obiettivo della delibera è quello di garantire che le informazioni essenziali relative alla fatturazione giungano al cliente in modo chiaro e dettagliato così da avere una bolletta semplice e completa. La nuova bolletta dovrà riportare tra l'altro: conti chiari, compatibilmente con la complessità del sistema tariffario; informazioni sulle modalità di pagamento; informazioni sulle penalità per il mancato o ritardato pagamento, con indicazione esplicita degli interessi applicati; un numero di telefono per il pronto intervento guasti. Periodicamente la bolletta conterrà informazioni fondamentali per la tutela degli utenti, quali quelle relative ai livelli di qualità del servizio introdotti da parte dell'Autorità, agli indennizzi automatici agli utenti previsti in caso di mancato rispetto, agli effetti dei ritardi nel pagamento delle bollette.
Per rendere più consapevole il consumo di elettricità e promuovere un uso più efficiente delle risorse, l'Autorità ha anche stabilito che nelle bollette siano riportati almeno una volta all'anno i consumi medi giornalieri confrontati con quelli dell'anno precedente. Il cliente avrà quindi un chiaro segnale sull'andamento dei suoi consumi e uno stimolo ad intraprendere azioni di contenimento.

Delibera 105/06: Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali

Il "Codice di condotta commerciale" tutela i clienti "idonei" in bassa tensione, affinché questi possano scegliere opportunamente tra le diverse offerte di fornitura di energia elettrica nel mercato libero (piccole imprese, artigiani, e altri soggetti titolari di partita IVA). Il Codice riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale. Riguarda le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato: l'obiettivo è quello di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute, affinché lo stesso cliente finale possa trarre vantaggi dal mercato scegliendo tra diverse offerte in modo consapevole ed informato.Le proposte riguardano la trasparenza delle informazioni, la correttezza nell'utilizzo delle diverse tecniche di vendita, l'informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, la confrontabilità dei prezzi, la chiarezza dei contratti e la semplicità del linguaggio utilizzato. Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve inoltre essere assicurato il diritto di ripensamento.

Delibera n. 333/07 (sostituisce la Delibera n.4/04): Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011

Detta delibera riguarda la qualità commerciale delle prestazioni rese dalle imprese esercenti i servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica. Si segnalano, in particolare, gli standard qualitativi che interessano la vendita. Le imprese di vendita hanno precisi indicatori dei livelli prestazionali da raggiungere con riferimento a:

  • tempo di rettifica di fatturazione
  • tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita
  • qualità dei servizi telefonici