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SOStegno Hera

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SOStegno Hera

SostegnoHera

Hera eroga servizi essenziali ai cittadini e ai clienti del territorio in cui opera e lo fa impegnandosi al massimo ogni giorno per migliorarne la qualità. Nel nostro lavoro questo obiettivo è centrale, così come l'attenzione alla nostra base clienti, molto articolata e con esigenze differenziate. I principi che ci guidano sono contenuti nel nostro Codice etico, strumento primario della responsabilità sociale d'impresa.

Questa guida aggiornata nei contenuti vuole essere un utile strumento a servizio dei nostri clienti per conoscere le opportunità a loro disposizione per far fronte ai costi legati all'energia e agli altri servizi essenziali.

Alcuni di questi, come i bonus per il gas, per l'energia elettrica e per il servizio idrico, sono state previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Altri, come politiche più flessibili di rateizzazione, estensione del bonus al teleriscaldamento e protocolli di intesa con Comuni e associazioni, sono scelte che abbiamo deciso di adottare nell’interesse dei cittadini.

Infine, mettiamo a disposizione dei nostri clienti una serie di strumenti e consigli per il risparmio energetico, reperibili nella sezione SOStegno Energia.

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Rateizzazioni Hera per i diversi servizi

Per venire incontro alle esigenze dei propri clienti che versano in condizioni economiche disagiate, oltre agli obblighi previsti dall’Autorità di regolazione nazionale (ARERA) secondo le condizioni previste dalla regolazione stessa, Hera mette a disposizione ulteriori possibilità di rateizzare la propria bolletta.

Per accedere alle rate Hera è necessario:

  • non avere il contatore chiuso per morosità e/o pratiche in corso per la chiusura del contatore per morosità
  • non avere fatture a recupero crediti
  • non avere fatture scadute da più di 60 giorni con importo superiore a 100€
  • non avere precedenti piani rate scaduti e non saldati
  • non avere più di 3 piani rate in corso in caso di clienti domiciliati e non avere più di 2 piani rate in corso in caso di clienti non domiciliati

Il piano rate è così strutturato:

  • è composto da 3 rate, con la possibilità in casi eccezionali di estenderlo ad un numero maggiore
  • ha periodicità mensile
  • solo per i clienti non domiciliati è necessario pagare un acconto corrispondente alla prima rata pari a 1/3 del totale dell’importo da rateizzare.

Inoltre, per alcune categorie di clienti in particolare difficoltà (cassaintegrati, disoccupati, lavoratori in mobilità) le rate sono distribuite su sei mesi senza interessi. In caso di segnalazione/contributo del servizio sociale, le rate possono essere distribuite fino a nove mesi.

Di seguito le categorie che hanno accesso alle agevolazioni per un periodo superiore ai tre mesi:

  • lavoratori/trici in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche in deroga, con riduzione oraria superiore al 30%;

  • lavoratori/trici in mobilità;

  • lavoratori/trici in Eber (Ente bilaterale Emilia-Romagna);

  • lavoratori/trici con contratto di solidarietà difensivo, con riduzione oraria superiore al 30%

  • disoccupati/e per riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di un'attività produttiva o ancora con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi cessato;

  • clienti beneficiari del servizio di assistenza sociale; per poter accedere alle agevolazioni previste per la gestione del credito, diverse dalle regole delle rateizzazioni standard e dedicate esclusivamente ai clienti seguiti dai servizi sociali, l’Ente preposto dovrà inviare una segnalazione via mail, al canale dedicato alla gestione dei clienti seguiti dai servizi di assistenza sociale;

Per i clienti beneficiari di bonus sociale energia elettrica e/o gas sono previste ulteriori agevolazioni per la rateizzazione degli importi sollecitati con raccomandata.

Rateizzazioni specifiche per il servizio idrico previste da ARERA

Oltre alle condizioni di rateizzazione di maggior favore offerte da Hera sopra richiamate, il gestore idrico rispetta anche gli obblighi di rateizzazione previsti dalla regolazione nazionale e validi per tutti gli utenti del servizio idrico. Qualora vengano addebitati in fattura degli importi che superano la soglia dell’80% o del 150% del valore dell’addebito medio degli ultimi 12 mesi dell’utente, l'importo relativo al servizio acqua può essere rateizzato su richiesta, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione nazionale con rate non cumulabili e periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. Tali possibilità di rateizzazione sono indicate nella stessa bolletta.

Inoltre, l’utente del servizio idrico in situazione di morosità può richiedere, come specificato nei solleciti di pagamento (costituzione in mora), un piano di rateizzazione del debito, con durata di dodici mesi, rate non cumulabili e periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. L’adesione al piano di rateizzazione deve essere inoltrata prima della scadenza della costituzione in mora, come in essa indicato. In caso di mancato pagamento di una rata del piano, il beneficio di rateizzazione potrà decadere con necessità di saldare l’intero debito.

Come si fa a chiedere la rateizzazione delle bollette?

È possibile richiedere la rateizzazione delle bollette tramite:


Bonus Sociale Economico “automatico” (Del. 63/2021)

Dal 1° gennaio 2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito le nuove modalità per il riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico Con la Delibera 63/2021/R/com ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 per i cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (in sostituzione al precedente sistema “a domanda”).
I requisiti necessari per accedere all'agevolazione restano invariati.

Per usufruire del bonus, il nucleo familiare è tenuto a presentare una DSU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni anagrafe, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La DSU può essere presentata: all'enete che eroga la prestazione sociale agevolata;
al Comune;
a un centro di Assistenza Fiscale;
online all'INPS attraverso il servizio dedicato
ai fini dell’ottenimento dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente con scadenza annuale).

Se il nucleo familiare ha diritto al bonus, sarà direttamente l’INPS a gestire la pratica. L’agevolazione decorre dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII Con la Delibera 63/2021/R/com ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni della legge 19 dicembre 2019, n. 157 effettua le verifiche necessarie e ha validità di 12 mesi.

Resta invece invariata la modalità di accesso all’agevolazione del Bonus Fisico.
I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Quali bonus vengono erogati automaticamente

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto vengono erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare ulteriore domanda) :

  • il bonus elettrico per disagio economico
  • il bonus gas
  • il bonus idrico

Per ulteriori informazioni è possibile:


BONUS SOCIALE ECONOMICO PER L’ENERGIA ELETTRICA
Cos'è il bonus sociale economico per l'energia elettrica?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell'energia elettrica dei clienti in condizioni di disagio economico.

Chi può beneficiarne? 

Possono beneficiare del bonus economico elettrico le famiglie a basso reddito, con contratto di energia elettrica attivo o sospeso per morosità, appartenenti a un nucleo famigliare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico(famiglia numerosa);

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISEE.

Per l’anno 2024 non sono state confermate le seguenti agevolazioni, oggetto di erogazione nell’anno 2023:

  • fascia agevolativa “b-bis” con indicatore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro, con 4 (o più) figli a carico, indipendentemente dal fatto che il nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

  • fascia agevolativa “c” per titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro con meno di 4 figli a carico;

Nel corso dell’anno 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale per tutta la durata prevista dall’agevolazione anche i nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 rientri nella fascia agevolativa “d” (con indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro, con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza).

Sempre in riferimento all’anno 2024 e al solo bonus economico elettrico, è stata deliberata l’erogazione della componente integrativa per il periodo 01 gennaio 2024 – 31 marzo 2024.

Come si fa a richiedere il bonus economico elettrico?

Per usufruire del bonus economico elettrico non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l'INPS invierà i dati del nucleo familiare ad Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità e relativo importo.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?

Il bonus economico elettrico è valido 12 mesi.

Come si rinnova?

Il bonus economico elettrico può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?

Il bonus economico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.

L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "bonus sociale energia".

Qual è il valore del bonus economico elettrico?

Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico, l'importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale.

Gli importi delle agevolazioni sono costituiti dalla somma dei contributi della componente ordinaria (determinata annualmente da ARERA) e della componente integrativa (per il solo bonus economico elettrico e limitatamente al periodo 01 gennaio 2024 – 31 marzo 2024 (determinata trimestralmente da ARERA).

I valori per l'anno 2024 determinati dall’attuazione della Delibera ARERA n. 633 del 28/12/2023  sono i seguenti:

Tipo compensazione Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 23/2023/R/COM) N° componenti nucleo familiare Importo Annuo Standard Bonus Economico EE 2024
[€]
Importo integrativo 1° Trim. 2024 (Gennaio-Marzo)
[€]
Importo Totale Annuo 2024 Bonus Economico EE
[€]
Somma Bonus Standard e delle componenti integrative progressivamente deliberate da ARERA
E1 fascia a Numerosità familiare 1-2 componenti 142,74 76,44 219,18
E4 fascia d Numerosità familiare 1-2 componenti 113,46 76,44 189,90
E2 fascia a Numerosità Familiare 3-4 componenti 183 102,83 285,83
E5 fascia d Numerosità familiare 3-4 componenti 146,40 102,83 249,23
E3 fascia b Numerosità familiare oltre 4 componenti 201,3 113,75 315,05
E6 fascia d Numerosità familiare oltre 4 componenti 161,04 113,75 274,79
 
I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus economico elettrico è cumulabile con il bonus fisico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore, cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.
 

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER L’ENERGIA ELETTRICA
Cos'è il bonus sociale per disagio fisico per l'energia elettrica?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell'energia elettrica dei clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

Chi può beneficiarne?

Le famiglie con un componente a carico (o clienti con disagio fisico), affetto da una patologia di gravità tale da far ricorso all'impiego di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Quali sono i criteri indispensabili per l’ammissione al bonus fisico elettrico?
  • Nel nucleo familiare del richiedente devono essere presenti persone che necessitano l’utilizzo di elettromedicali salvavita.
  • L’ASL certifica l’utilizzo di elettromedicali per persone in grave disagio fisico e deve indicare l’intensità di utilizzo; in assenza di indicazione dell’intensità di utilizzo, viene assegnata automaticamente l’intensità di utilizzo minima.
  • Le apparecchiature elettromedicali devono rientrare in quelle elencate dal Ministero della Salute nel Decreto Ministeriale del 13/01/2011.
  • Viene fornito almeno un numero di telefono reperibile in quanto la fornitura è considerata non interrompibile.
  • La localizzazione delle apparecchiature elettromedicali indicata nella richiesta deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta l’agevolazione.
  • Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura per il quale è richiesta l’agevolazione.
Come si fa a richiedere il bonus fisico elettrico?

Per usufruire del bonus fisico elettrico, occorre presentare la domanda presso il Comune di residenza o altro istituto designato dal Comune stesso (ad esempio centri CAF), corredata da certificazione ASL attestante il tipo di patologia.

I moduli sono reperibili presso i Comuni oppure scaricabili dai seguenti siti:

Qual è la sua durata?

Nel caso di disagio fisico la durata è indeterminata fino alla cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, che deve essere tempestivamente comunicata al venditore. Non è pertanto necessario il rinnovo. Se si presenta l'esigenza di ricorrere a ulteriori apparecchiature salvavita, occorre presentare domanda di adeguamento del bonus.

Come viene corrisposto?

Il bonus fisico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi.

L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "bonus sociale energia".

Qual è il valore del bonus fisico elettrico?

Il valore del bonus fisico elettrico è articolato in 3 livelli che dipendono da:

  • potenza contrattuale;
  • apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
  • tempo giornaliero di utilizzo.

I valori per l'anno 2024 emersi dall’attuazione della Delibera ARERA n. 633 del 28/12/2023 sono i seguenti:

Tipo compensazione Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) Fasce di potenza Importo Annuo Standard Bonus Fisico EE 2024
[€]
E0F1 Fascia minima: fino a 600 kWh/anno fascia minima - fino a 3 Kw 139,08
E0F7 fascia minima - 3,5 Kw 179,34
E0F10 fascia minima - 4,0 Kw 190,32
E0F4 fascia minima - da 4,5 Kw in poi 201,3
E0F2 Fascia media: tra 600 e 1.200 kWh/anno fascia media - fino a 3 Kw 274,5
E0F8

fascia media - 3,5 Kw

300,12
E0F11 fascia media - 4,0 Kw 314,76
E0F5 fascia media - da 4,5 Kw in poi 325,74
E0F3 Fascia massima: oltre i 1.200 kWh/anno fascia massima - fino a 3 Kw 409,92
E0F9 fascia massima - 3,5 Kw 424,56
E0F12 fascia massima - 4,0 Kw 435,54
E0F6 fascia massima - da 4,5 Kw in poi 450,18

​​​​​​​I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus fisico elettrico è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati è prevista la cessazione dell’erogazione del bonus fisico elettrico alla stessa data di cessazione del contratto.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

 

ARCHIVIO VALORI BONUS 2023

ARCHIVIO VALORI BONUS 2022

 

NORMATIVE

Gli importi del Bonus Sociale sono determinati dall’attuazione delle seguenti Delibere ARERA:

  • n. 735 del 29 dicembre 2022 per le fasce di agevolazione "a", "b" e "c" n. 23 del 31 gennaio 2023 per la fascia di agevolazione "d"
  • n. 134 del 30 marzo 2023 per la proroga della componente integrativa per il 2° trimestre 2023
  • n. 297 del 28 giugno 2023 per la proroga della componente integrativa per il 3° trimestre 2023
  • n. 429 del 28 settembre 2023 per la proroga della componente integrativa per il 4° trimestre 2023 e per l’erogazione di un contributo straordinario per il solo bonus economico elettrico con riferimento al 4° trimestre 2023
  • n. 622 del 28 dicembre 2023 per revisione modalità di assegnazione dei bonus sociali e modifiche alla delibera 63/21
  • n. 633 del 28 dicembre 2023 per nuovi importi anno 2024 e fasce ISEE agevolabili

BONUS SOCIALE ECONOMICO PER IL SERVIZIO GAS
Cos'è il bonus sociale economico per il servizio gas?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta del gas dei clienti in condizioni di disagio economico. Viene applicato solo al servizio di gas naturale distribuito in rete (non comprende l'uso di bombole e il consumo di gpl).

Chi può beneficiarne? 

Possono beneficiare del bonus economico gas le famiglie a basso reddito, con contratto di gas naturale attivo o sospeso per morosità con misuratore di classe non superiore a G6 (clienti diretti) o che usufruiscano di un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale alimentato a gas (clienti indiretti), appartenenti a un nucleo famigliare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISEE.

Per l’anno 2024 non sono state confermate le seguenti agevolazioni, oggetto di erogazione nell’anno 2023:

  • fascia agevolativa “b-bis” con indicatore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro, con 4 (o più) figli a carico, indipendentemente dal fatto che il nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

  • fascia agevolativa “c” per titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro con meno di 4 figli a carico.

Nel corso dell’anno 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale per tutta la durata prevista dall’agevolazione anche i nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 rientri nella fascia agevolativa “d” (con indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro, con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza).

Sempre in riferimento all’anno 2024 e al solo bonus economico gas, non è stata deliberata l’erogazione della componente integrativa, pertanto sarà riconosciuta in bolletta la sola quota di bonus standard.

 

Come si fa a richiedere il bonus economico gas?

Per usufruire del bonus economico gas non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l'INPS invierà i dati del nucleo familiare ad Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di gas naturale le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità e relativo importo.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?

Il bonus economico gas è valido 12 mesi.

Come si rinnova?

Il bonus economico gas può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?

Il bonus economico gas viene corrisposto con modalità diverse a seconda che il CF beneficiario del bonus individuato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia un cliente diretto oppure indiretto (riscaldamento centralizzato condominiale).

Nel caso di cliente diretto viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.
L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "detrazione bonus sociale gas".

Per il cliente indiretto viene erogato tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU.

Qual è il valore del bonus economico gas?

Per la fornitura di gas, nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico, l'importo del bonus viene erogato in base a:

  • tipologia di utilizzo del gas (determinato da Acquirente Unico sulla base dei consumi annui comunicati dal Distributore):
    • solo cottura cibi e acqua calda (consumo annuo < 500 Smc);
    • solo riscaldamento (consumo annuo > 500 Smc);
    • cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento (consumo annuo > 500 Smc)
  • numero di persone residenti nell'abitazione;
  • zona climatica di residenza.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale.

I valori per l'anno 2024 determinati dall’attuazione della Delibera ARERA n. 633 del 28/12/2023 sono i seguenti:

Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 23/2023/R/COM) Zona Climatica Geografica N° componenti nucleo familiare Tipo uso impianto Importo Annuo Standard Bonus Economico GAS 2024
[€]
Importo integrativo 1° Trim. 2024 (Gennaio-Marzo)
[€]
Importo integrativo 2° Trim. 2024 (Aprile-Giugno)
[€]
Importo integrativo 3° Trim. 2024 (Luglio-Settembre)
[€]
Importo integrativo 4° Trim. 2024  (Ottobre-Dicembre)
[€]
fascia a/b/c A Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 67,52 0,56 0,00 0,00 0,00
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 97,72 0,62 0,1 0,9 0,26
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 73,91 0,61 0,00 0,00 0,21
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 120,59 0,7 0,15 0,15 0,32
fascia d A Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 53,83 0,45 0,00 0,00 0,14
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 78,54 0,5 0,8 0,7 0,21
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 59,31 0,49 0,00 0,00 0,16
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 96,84 0,56 0,12 0,12 0,26
fascia a/b/c B Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 67,52 0,56 0,00 0,00 0,18
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 97,72 0,62 0,1 0,9 0,26
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 73,91 0,61 0,00 0,00 0,21
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 120,59 0,7 0,15 0,15 0,32
fascia d B Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 53,83 0,45 0,00 0,00 0,14
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 78,54 0,50 0,8 0,7 0,21
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 59,31 0,49 0,00 0,00 0,16
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 96,84 0,56 0,12 0,12 0,26
fascia a/b/c C Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 85,83 0,61 0,04 0,00 0,29
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,20 0,67 0,13 0,09 0,13
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 97,7 0,69 0,05 0,00 0,33
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,46 0,79 0,19 0,14 0,45
fascia d C Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,6 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 68,48 0,49 0,03 0,00 0,23
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 91,36 0,54 0,10 0,7 0,29
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 77,61 0,55 0,04 0,00 0,26
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,22 0,63 0,15 0,11 0,36
fascia a/b/c D Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 115,07 0,76 0,09 0,00 0,41
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,44 0,83 0,17 0,09 0,48
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 132,42 0,88 0,10 0,00 0,47
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,09 0,99 0,24 0,14 0,59
fascia d D Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,6 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 92,24 0,61 0,07 0,00 0,33
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,2 0,66 0,14 0,7 0,38
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 105,94 0,7 0,08 0,00 0,38
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 142,54 0,79 0,19 0,11 0,47
fascia a/b/c E Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 132,53 0,8 0,7 0,00 0,58
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,18 0,97 0,17 0,09 0,73
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 148,98 0,9 0,08 0,00 0,6
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,2 0,91 0,21 0,14 0,70
fascia d E Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 106,02 0,64 0,06 0,00 0,46
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,52 0,78 0,14 0,07 0,58
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 118,82 0,72 0,06 0,00 0,52
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,54 0,73 0,17 0,11 0,56
fascia a/b/c F Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 132,52 0,76 0,12 0,02 0,55
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 178,25 0,93 0,22 0,10 0,70
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 149,88 0,86 0,14 0,02 0,62
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 178,27 0,87 0,26 0,15 0,67
fascia d F Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,1 0,1 0,1 0,1
Riscaldamento 106,93 0,61 0,10 0,02 0,44
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 142,6 0,74 0,18 0,08 0,56
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 120,64 0,69 0,11 0,02 0,50
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,53 0,7 0,21 0,12 0,54
 
I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus economico gas è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus fisico elettrico, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di gas?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore, cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di gas?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

ARCHIVIO VALORI BONUS 2023

ARCHIVIO VALORI BONUS 2022   

 

NORMATIVE


Gli importi del Bonus Sociale sono determinati dall’attuazione delle seguenti Delibere ARERA:

  • n. 735 del 29 dicembre 2022 per le fasce di agevolazione "a", "b" e "c" n. 23 del 31 gennaio 2023 per la fascia di agevolazione "d"
  • n. 134 del 30 marzo 2023 per la proroga della componente integrativa per il 2° trimestre 2023
  • n. 297 del 28 giugno 2023 per la proroga della componente integrativa per il 3° trimestre 2023
  • n. 429 del 28 settembre 2023 per la proroga della componente integrativa per il 4° trimestre 2023 e per l’erogazione di un contributo straordinario per il solo bonus economico elettrico con riferimento al 4° trimestre 2023
  • n. 622 del 28 dicembre 2023 per revisione modalità di assegnazione dei bonus sociali e modifiche alla delibera 63/21
  • n. 633 del 28 dicembre 2023 per nuovi importi anno 2024 e fasce ISEE agevolabili

Il bonus per il servizio di teleriscaldamento viene riconosciuto da Hera su base volontaria (in assenza, dunque, di un obbligo normativo), in coerenza con alcuni principi ispiratori che guidano il Gruppo in termini di responsabilità sociale d'impresa e contenuti nel Codice Etico, quali ad esempio la vicinanza ed il supporto ai clienti che versino in uno stato, anche temporaneo, di difficoltà economica.

Le modalità di erogazione del bonus teleriscaldamento sono differenti rispetto a quelle dei bonus sociali elettrico, gas e idrico: per la raccolta delle domande Hera si avvale infatti del supporto dei Comuni in cui avviene la fornitura o degli uffici delegati, ed i rapporti di collaborazione finalizzati al riconoscimento del bonus sono regolati da apposite convenzioni.

Cos’è il bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento?

È un bonus che può essere richiesto da tutti i cittadini/nuclei familiari che utilizzano il teleriscaldamento con un contratto di fornitura diretto o indiretto (impianto condominiale).

Il bonus è limitato al solo riscaldamento in quanto il contributo per l’acqua calda sanitaria viene richiesto con la domanda per il bonus elettrico o gas per uso cottura.

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare del bonus teleriscaldamento le famiglie appartenenti a un nucleo famigliare che rientri in una delle seguenti categorie:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)

b-bis): con indicatore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro, con 4 (o più) figli a carico, indipendentemente dal fatto che il nucleo famigliare sia percettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

c) titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro con meno di 4 figli a carico.

d) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro, con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, con riferimento alle DSU con validità nel corso dell’anno 2023. 

Qual è il valore del bonus?
 

Ammontare del bonus complessivo 2023 (ordinario ed integrativo straordinario) per i clienti domestici con fornitura nei comuni di Bologna, Casalecchio, Castel Bolognese, Ferrara, Granarolo dell’Emilia, Imola, Modena.
Valori in (€/anno per punto di riconsegna).

Categoria Cliente

Zona Climatica Geografica

N° componenti nucleo familiare

Tipo uso impianto

Importo Totale Annuo 2023 Bonus Teleriscaldamento
[€]

a, b, c E Fino a 4 componenti Riscaldamento 372,62
Oltre a 4 componenti Riscaldamento 460,33
b-bis E Oltre a 4 componenti Riscaldamento 114,73
d E Fino a 4 componenti Riscaldamento 298,1
Oltre a 4 componenti Riscaldamento 368,26

 

Ammontare del bonus complessivo 2023 (ordinario ed integrativo straordinario) per i clienti domestici con fornitura nel comune di Forlì.
Valori in (€/anno per punto di riconsegna).

Categoria Cliente

Zona Climatica Geografica

N° componenti nucleo familiare

Tipo uso impianto

Importo Totale Annuo 2023 Bonus Teleriscaldamento
[€]

a, b, c D Fino a 4 componenti Riscaldamento 296,39
Oltre a 4 componenti Riscaldamento 348,85
b-bis D Oltre a 4 componenti Riscaldamento 76,15
d D Fino a 4 componenti Riscaldamento 237,11
Oltre a 4 componenti Riscaldamento 279,08


​​​​​​​Come si fa a richiederlo?

Clienti diretti
Per ottenere il bonus occorre presentare domanda al Comune in cui è attiva la fornitura, compilando l’apposita modulistica, resa disponibile, come da indicazioni del Comune, in ogni sua parte e allegando la fotocopia della bolletta per la fornitura di teleriscaldamento.

Clienti indiretti residenti in condomini
Per ottenere il bonus occorre presentare la domanda al Comune in cui è attiva la fornitura, compilando l’apposita modulistica in ogni sua parte e allegando la bolletta di fornitura del servizio gas uso cottura cibi e quella della fornitura relativa al condominio. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023.

Come viene corrisposto?

Il bonus è erogato annualmente e le domande sono raccolte con la collaborazione dei Comuni nei quali avviene la fornitura di teleriscaldamento, sulla base di convenzioni appositamente stipulate con Hera.

Il bonus è erogato con le seguenti modalità:

  • per i clienti diretti, mediante compensazione sulla spesa nelle bollette che saranno inviate a partire da aprile dell’anno successivo, in un’unica soluzione;
  • per i clienti indiretti che hanno presentato domanda singolarmente, mediante versamento all’amministratore del condominio che provvederà a trasferire l’importo al beneficiario.
I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus per il servizio di teleriscaldamento è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus fisico elettrico, con il bonus economico gas e con il bonus idrico.


Che cos’è il bonus sociale economico per il servizio idrico?

È uno sconto che viene applicato sulla spesa del consumo idrico alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale.

A partire dal 1° gennaio 2018, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto un nuovo bonus nazionale, prevedendo la possibilità per gli Enti di governo d'ambito di istituire un bonus idrico integrativo su base regionale come misura di ulteriore tutela rispetto a quella già prevista a livello nazionale.

Chi può beneficiarne?

Dal 1° gennaio 2023, a seguito della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) e conseguente Delibera ARERA 13/2023/R/Com, possono beneficiare del bonus idrico le famiglie a basso reddito:

  • con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro
  • con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con 4 (o più) figli a carico

Il bonus idrico è riconosciuto a:

  • Utenti domestici diretti: gli utenti titolari di una fornitura individuale, intestata a uno dei componenti del nucleo familiare;
  • Utenti domestici indiretti: gli utenti che utilizzano nell'abitazione di residenza una fornitura condominiale o multipla con contatore centralizzato.
Come si fa a richiedere il bonus idrico?

Per usufruire del bonus idrico nazionale e del bonus integrativo regionale non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Ulteriori informazioni possono essere richieste anche allo Sportello del Consumatore di ARERA contattando il numero verde 800.166.654 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00).

Qual è la sua durata?

Il bonus è valido 12 mesi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla presentazione della DSU.

Ad esempio, per una DSU presentata a maggio e che superi i requisiti di ammissibilità, l’agevolazione avrà decorrenza dal 1° settembre e per i successivi 12 mesi.

Come si rinnova?

Per usufruire delle agevolazioni in continuità, si consiglia di presentare una nuova DSU almeno nello stesso mese dell’anno in cui avevano presentato quella precedente. Ad esempio, nel caso di DSU presentata a maggio (e agevolazione con decorrenza quindi da settembre) presentare la DSU almeno entro maggio dell’anno successivo.

Come viene corrisposto?

Il bonus idrico viene corrisposto con modalità diverse a seconda che il nucleo beneficiario sia intestatario o meno di un contratto di fornitura idrica individuale. Nel dettaglio:

  • per chi è titolare di un contratto diretto: tramite sconto sulle bollette, calcolato in giorni, in base al periodo considerato in ogni documento di fatturazione; l’agevolazione può essere individuata in bolletta nelle sezioni “Sintesi degli importi fatturati” e “Dettaglio degli importi fatturati”.
  • per chi non è titolare di un contratto diretto (cioè un utente indiretto, che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica): in un'unica soluzione con assegno circolare non trasferibile inviato dal Gestore idrico all’indirizzo indicato nella DSU.
Qual è il valore del bonus idrico?

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno.

Il valore del bonus idrico non è uguale per tutti gli utenti (perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale), e lo sconto sulla bolletta è diverso a seconda del territorio in cui si trova la fornitura. Per individuare quale sia il valore del bonus, occorre consultare nella sezione seguente https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/tariffe  le tariffe del proprio bacino di riferimento.

Per calcolare l'importo del bonus acqua si deve moltiplicare 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

  • tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
  • tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;
  • tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Fino al 31/12/2022, per tutti gli utenti aventi diritto al bonus nazionale come sopra calcolato, si aggiunge il bonus idrico integrativo regionale, pari al 50% della tariffa di fognatura e depurazione (se applicate alla fornitura), proporzionate a un consumo minimo teorico sempre di 18,25 mc per ciascun componente il nucleo familiare. A partire dal 01/01/2023, il bonus integrativo riguarderà anche il servizio acquedotto, sempre per lo stesso consumo di 18,25 mc e la percentuale di applicazione del rimborso sarà elevata al 75% rispettivamente della tariffa agevolata acquedotto e delle tariffe di fognatura e di depurazione.

Cosa succede in caso di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare?

Nel caso si verifichi una variazione del numero dei componenti durante il periodo di agevolazione, il nucleo familiare può presentare al Gestore idrico un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara la variazione del numero dei componenti e il mantenimento delle condizioni di disagio economico (l’indicatore ISEE resta comunque entro la soglia limite prevista). Il Gestore idrico adeguerà il corrispettivo del bonus al nuovo numero dei componenti del nucleo familiare.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di acqua?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro utente.

Se viene richiesta la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; nel caso di voltura, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione se il volturante non fa parte dello stesso nucleo famigliare anagrafico. Nel caso in cui il volturante appartenga allo stesso nucleo anagrafico, il cliente ha facoltà di scegliere se ricevere tutta la quota nella bolletta di cessazione o se erogare il contributo in continuità sulle nuove bollette.

I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus idrico è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus fisico elettrico, con il bonus economico gas e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni sul bonus sociale idrico ARERA è possibile consultare il sito internet dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale/bonus-sociale-per-disagio-economico.

Per ulteriori informazioni sul Bonus idrico integrativo ATERSIR è possibile consultare il sito http://www.atersir.it


Il fondo fughe di Hera

In seguito alle perdite occulte che avvengono per rotture alle tubature della rete privata del cliente (a valle del contatore), l'importo della bolletta può inaspettatamente aumentare.

Per evitare le spiacevoli sorprese che ne derivano, il Gruppo Hera ha organizzato, dal 1° luglio 2014, un fondo per la copertura degli oneri conseguenti ai maggiori consumi idrici.

Chi può beneficiarne?

Tutte le utenze del servizio acquedotto che aderiscono al fondo. Non possono aderire quelle con contratto riferito all'approvvigionamento da acquedotto industriale e che ricorrono al prelievo da pozzi.

Come si fa ad aderire?

L'adesione decorre dalla data di attivazione del contratto.

Se il cliente intende recedere dal fondo
Occorre esprimere il diniego in forma scritta con le seguenti modalità:

  • consegna allo sportello del proprio territorio;
  • invio tramite fax al numero 0542 368165;
  • invio per posta ordinaria all'indirizzo:  Gruppo Hera - Servizio Clienti Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO);
  • scrivendo un'e-mail all'indirizzo clienti.fughe@gruppohera.it.

Il cliente, inoltre, ha la possibilità di recedere con efficacia retroattiva, fino a un anno dall'attivazione del contratto. A coloro che recedono viene rimborsato l'importo versato fino al momento del recesso.
Il recesso è possibile anche successivamente, ma non ha efficacia retroattiva.

Coloro che volessero tornare ad aderire al fondo dopo averne dato disdetta, possono presentare richiesta scritta utilizzando l'apposito modulo presente presso gli sportelli, oppure scaricandolo dall'apposita pagina del sito internet. In tal caso la copertura sarà attiva dal mese successivo alla richiesta di adesione.

Per conoscere i dettagli di adesione/rinuncia: www.gruppohera.it/fondofugheacqua

Come documentare la rottura

Per documentare la rottura di rete, occorre produrre:

  • una foto dell'impianto prima e dopo il ripristino
  • una foto della rottura ambientata in cui si riconosca la proprietà del cliente (in alternativa breve filmato con gli elementi indicati, previsto solo per l’invio tramite e-mail della documentazione, a sportello è possibile ritirare solo la foto) 
  • la fattura dell'idraulico che ha provveduto a riparare l'impianto o, in sostituzione, la dichiarazione di riparazione dell'impianto effettuata in autonomia
  • la foto del contatore dopo la riparazione da cui si evince la lettura dello stesso e il numero di matricola.

Per conoscere le modalità di recapito vedi: www.gruppohera.it/fondofugheacqua

Il regolamento del fondo fughe disciplina i casi relativi ai clienti che hanno aderito al fondo stesso.

Come funziona il fondo fughe?

I costi, i criteri e i massimali sono i seguenti:

la quota di adesione annua è composta di due voci:

  Fino al 30/06/2023 Dal 01/07/2023
Quota adesione annua Quota fissa € 10 + Iva per contratto Quota fissa € 6 + Iva per contratto
Quota variabile € 5 + Iva per unità immobiliare Quota variabile € 3 + Iva per unità immobiliare
  • il rimborso viene accordato se il consumo supera dell'80% i consumi medi dello stesso periodo nei due anni precedenti, con una franchigia di 50 mc che non vengono rimborsati;
  • il massimale previsto è di 20.000 euro nell'arco di un biennio.

Il regolamento del fondo fughe disciplina i casi relativi ai clienti che hanno aderito al fondo stesso.


Si precisa che, a partire dal 1 luglio 2022, il Fondo fughe istituito da Hera, interviene a ulteriore riduzione dei costi conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute lungo la rete privata a valle del contatore, a integrazione di quanto previsto dalle tutele minime ARERA come indicato nel “Regolamento di gestione delle perdite occulte e del Fondo fughe acqua” consultabile al seguente link.


In caso di mancato pagamento della bolletta, si possono attivare le procedure per richiedere la sospensione della fornitura, come previsto dalle condizioni generali di contratto, dalla regolazione e dalla normativa vigente, nonchè dalle Carte del Servizio per quanto riguarda il servizio idrico.

Si ricorda la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con il supporto del Servizio Clienti.

In caso di persistenza del mancato pagamento, è previsto l'invio di solleciti dove si precisano le azioni di recupero del credito che si potranno attivare in costanza di mora (es. sospensione del servizio). Un primo sollecito viene inviato trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della bolletta, il secondo sollecito (così detto “costituzione in mora”) viene inviato decorsi almeno 25 giorni dalla scadenza della bolletta tramite raccomandata.

Qualora l'insolvenza si protragga, si attivano dunque le procedure di limitazione o sospensione della fornitura nel rispetto dell’obbligo di preventivo avviso di 40 giorni (previsto dalla Legge di Bilancio 2020). Le relative spese saranno a carico dell’utente/cliente moroso, fatti salvi casi specifici.

Per l’energia elettrica in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, decorsi 25 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora, e in caso di persistenza del mancato pagamento, si procederà con la richiesta di sospensione al distributore, decorsi non meno di 15 giorni solari dall’intervento di riduzione della potenza disponibile, secondo le condizioni previste dalla normativa e dalla regolazione. Laddove, invece, non si tratti di punti connessi in Bassa Tensione ovvero le condizioni tecniche non permettano la riduzione di potenza o di punti di riconsegna gas, in costanza di mora, la richiesta di sospensione della fornitura al distributore sarà presentata decorsi almeno 40 giorni solari dalla data di notifica della messa in mora.

Si ricorda, inoltre, che nel servizio idrico, nel caso in cui il gestore non rispetti il processo di morosità, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente, viene erogato un indennizzo automatico all’utente.

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