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La Legge Regionale 25/99

In attuazione alla Legge Galli, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale 25/99, come modificata dalla Legge Regionale 1/2003, che:
  • delimita gli ATO per l'adempimento da parte degli enti locali di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della Legge Galli in tema di SII e dall'art. 23 del Decreto Ronchi in tema di gestione dei rifiuti urbani;
  • disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
  • detta i termini e le procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
  • prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.

In particolare, l'art. 3 della legge prevede che le province ed i comuni di ciascun ATO costituiscano una forma di cooperazione (convenzione o consorzio) per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi idrici ed ambientali, al fine di organizzare e realizzare il SII oltre che il ciclo integrato dei rifiuti urbani. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della Legge Regionale come Agenzia d'ambito per i servizi pubblici e ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Per quanto concerne la gestione del SII, l'Agenzia d'Ambito, al fine di realizzare la sua prima attivazione:

  • individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4 della Legge Galli nel rispetto del principio della riunificazione del SII;
  • determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica ed imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto.

Con la Legge Regionale 25/99 sono stati individuati gli ATO della Regione Emilia-Romagna in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia.

 


Pagina aggiornata al 22 agosto 2011