Agevolazioni e Bonus sociale

Agevolazioni e Bonus sociale

Bonus Sociale Economico "automatico" (Del. 63/2021)

Dal 1° gennaio 2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito le nuove modalità per il riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico per i cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (in sostituzione al precedente sistema “a domanda”).
I requisiti necessari per accedere all'agevolazione restano invariati.

Per usufruire del bonus, il nucleo familiare è tenuto a presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente con scadenza annuale).

Se il nucleo familiare ha diritto al bonus, sarà direttamente l’INPS a gestire la pratica. L’agevolazione decorre dal primo giorno del mese in cui l'Acquirente Unico/SII* effettua le verifiche necessarie e ha validità di 12 mesi.

*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas: l’incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.

Resta invece invariata la modalità di accesso all’agevolazione del Bonus Fisico.
I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Quali bonus sociali verranno erogati automaticamente?

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare ulteriore domanda):

  • il bonus elettrico per disagio economico
  • il bonus gas

Cos'è il bonus sociale

È uno sconto che viene applicato nelle bollette dell'energia elettrica e/o di gas naturale dei clienti in condizioni di disagio economico o di disagio fisico riferito alla sola fornitura di energia elettrica.

I bonus sociali (elettrico per disagio economico, elettrico per disagio fisico e gas per disagio economico) sono cumulabili qualora ricorrano i relativi requisiti di ammissibilità e i relativi importi economici di agevolazione sono aggiornati annualmente dall’Autorità.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile:

Bonus sociale - agevolazione a sostegno delle famiglie con disagi

L’obiettivo del Bonus sociale è quello di sostenere le famiglie nelle seguenti condizioni:

  • Disagio economico
    • Clienti domestici con fornitura gas naturale
    • Clienti domestici con fornitura energia elettrica
  • Disagio fisico (gravi condizioni di salute)
    • Clienti domestici con fornitura di energia elettrica impiegata per l’alimentazione di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita

garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale e/o per l'energia elettrica.
I bonus sociali (elettrico per disagio economico, elettrico per disagio fisico e gas per disagio economico) sono cumulabili qualora ricorrano i relativi requisiti di ammissibilità e i relativi importi economici di agevolazione sono aggiornati annualmente dall'Autorità.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o chiamare il numero verde 800.166.654

Bonus per il servizio gas

BONUS SOCIALE ECONOMICO PER IL SERVIZIO GAS
Cos'è il bonus sociale economico per il servizio gas?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta del gas dei clienti in condizioni di disagio economico. Viene applicato solo al servizio di gas naturale distribuito in rete (non comprende l'uso di bombole e il consumo di gpl).

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare del bonus economico gas le famiglie a basso reddito, con contratto di gas naturale attivo o sospeso per morosità con misuratore di classe non superiore a G6 (clienti diretti) o che usufruiscano di un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale alimentato a gas (clienti indiretti), appartenenti a un nucleo famigliare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISE. Per l’anno 2024 non sono state confermate le seguenti agevolazioni, oggetto di erogazione nell’anno 2023:

  • fascia agevolativa “b-bis” con indicatore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro, con 4 (o più) figli a carico, indipendentemente dal fatto che il nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;
  • fascia agevolativa “c” per titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro con meno di 4 figli a carico.


Nel corso dell’anno 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale per tutta la durata prevista dall’agevolazione anche i nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 rientri nella fascia agevolativa “d” (con indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro, con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza). Sempre in riferimento all’anno 2024 e al solo bonus economico gas, non è stata deliberata l’erogazione della componente integrativa, pertanto sarà riconosciuta in bolletta la sola quota di bonus standard.

Come si fa a richiedere il bonus economico gas?

Per usufruire del bonus economico gas non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l'INPS invierà i dati del nucleo familiare da Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di gas naturale le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità e relativo importo.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?

Il bonus economico gas è valido 12 mesi.

Come si rinnova?

Il bonus economico gas può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?

Il bonus economico gas viene corrisposto con modalità diverse a seconda che il CF beneficiario del bonus individuato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia un cliente diretto oppure indiretto (riscaldamento centralizzato condominiale).

Nel caso di cliente diretto viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.
L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "detrazione bonus sociale gas".

Per il cliente indiretto viene erogato tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU.

Qual è il valore del bonus economico gas?

Per la fornitura di gas, nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico, l'importo del bonus viene erogato in base a:

  • tipologia di utilizzo del gas (determinato da Acquirente Unico sulla base dei consumi annui comunicati dal Distributore):
    • solo cottura cibi e acqua calda (consumo annuo < 500 Smc);
    • solo riscaldamento (consumo annuo > 500 Smc);
    • cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento (consumo annuo > 500 Smc)
  • numero di persone residenti nell'abitazione;
  • zona climatica di residenza.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale.

I valori per l'anno 2024 determinati dall’attuazione della Delibera ARERAn. 633 del 28/12/2023 sono i seguenti:

Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 23/2023/R/COM) Zona Climatica Geografica N° componenti nucleo familiare Tipo uso impianto Importo Annuo Standard Bonus Economico GAS 2024
[€]
Compensazione giornaliera
1° Trim. 2024 (Gennaio-Marzo)
[€]
Compensazione giornaliera
2° Trim. 2024 (Aprile-Giugno)
[€]
Compensazione giornaliera​​​​​​​ 3° Trim. 2024 (Luglio-Settembre)
[€]
Importo integrativo 4° Trim. 2024  (Ottobre-Dicembre)
[€]
fascia a A Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 67,52 0,56 0,00 0,00 0,18
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 97,72 0,62 0,10 0,09 0,26
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 73,91 0,61 0,00 0,00 0,20
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 120,59 0,70 0,15 0,15 0,32
fascia d A Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 53,83 0,45 0,00 0,00 0,14
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 78,54 0,50 0,08 0,07 0,21
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 59,31 0,49 0,00 0,00 0,16
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 96,84 0,56 0,12 0,12 0,26
fascia a B Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 67,52 0,56 0,00 0,00 0,18
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 97,72 0,62 0,10 0,09 0,26
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 73,91 0,61 0,00 0,00 0,20
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 120,59 0,70 0,15 0,15 0,32
fascia d B Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 53,83 0,45 0,00 0,00 0,14
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 78,54 0,50 0,08 0,07 0,21
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 59,31 0,49 0,00 0,00 0,16
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 96,84 0,56 0,12 0,12 0,26
fascia a C Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 85,83 0,61 0,04 0,00 0,29
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,20 0,67 0,13 0,09 0,36
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 97,7 0,69 0,05 0,00 0,33
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,46 0,79 0,19 0,14 0,45
fascia d C Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,6 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 68,48 0,49 0,03 0,00 0,23
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 91,36 0,54 0,10 0,07 0,29
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 77,61 0,55 0,04 0,00 0,26
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,22 0,63 0,15 0,11 0,36
fascia a D Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 115,07 0,76 0,09 0,00 0,41
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,44 0,83 0,17 0,09 0,48
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 132,42 0,88 0,10 0,00 0,47
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,09 0,99 0,24 0,14 0,59
fascia d D Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,6 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 92,24 0,61 0,07 0,00 0,33
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 114,20 0,66 0,14 0,07 0,38
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 105,94 0,70 0,08 0,00 0,38
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 142,54 0,79 0,19 0,11 0,47
fascia a E Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 132,53 0,80 0,07 0,00 0,58
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,18 0,97 0,17 0,09 0,73
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 148,98 0,90 0,08 0,00 0,65
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 179,20 0,91 0,21 0,14 0,70
fascia d E Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 106,02 0,64 0,06 0,00 0,46
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,52 0,78 0,14 0,07 0,58
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 118,82 0,72 0,06 0,00 0,52
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,54 0,73 0,17 0,11 0,56
fascia a F Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 43,92 0,12 0,12 0,12 0,12
Riscaldamento 132,52 0,76 0,12 0,02 0,55
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 178,25 0,93 0,22 0,10 0,70
fascia b Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 62,22 0,17 0,17 0,17 0,17
Riscaldamento 149,88 0,86 0,14 0,02 0,62
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 178,27 0,87 0,26 0,15 0,67
fascia d F Fino a 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 36,60 0,10 0,10 0,10 0,10
Riscaldamento 106,93 0,61 0,10 0,02 0,44
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 142,60 0,74 0,18 0,08 0,56
Oltre 4 componenti Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 51,24 0,14 0,14 0,14 0,14
Riscaldamento 120,64 0,69 0,11 0,02 0,50
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 143,53 0,70 0,21 0,12 0,54
 
I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus economico gas è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus fisico elettrico, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di gas?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore, cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di gas?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

 

ARCHIVIO VALORI BONUS 2023

ARCHIVIO VALORI BONUS 2022

Bonus per il servizio di energia elettrica

BONUS SOCIALE ECONOMICO PER L’ENERGIA ELETTRICA
Cos'è il bonus sociale economico per l'energia elettrica?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell'energia elettrica dei clienti in condizioni di disagio economico.

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare del bonus economico elettrico le famiglie a basso reddito, con contratto di energia elettrica attivo o sospeso per morosità, appartenenti a un nucleo famigliare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico(famiglia numerosa);

​​​​​

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISEE.
Per l’anno 2024 non sono state confermate le seguenti agevolazioni, oggetto di erogazione nell’anno 2023:

  • fascia agevolativa “b-bis” con indicatore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro, con 4 (o più) figli a carico, indipendentemente dal fatto che il nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
  • fascia agevolativa “c” per titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro con meno di 4 figli a carico;

Nel corso dell’anno 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale per tutta la durata prevista dall’agevolazione anche i nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 rientri nella fascia agevolativa “d” (con indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro, con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza).

Sempre in riferimento all’anno 2024 e al solo bonus economico elettrico, è stata deliberata l’erogazione della componente integrativa per il periodo 01 gennaio 2024 – 31 marzo 2024
 

Come si fa a richiedere il bonus economico elettrico?

Per usufruire del bonus economico elettrico non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l'INPS invierà i dati del nucleo familiare ad Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità e relativo importo.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?

Il bonus economico elettrico è valido 12 mesi.

Come si rinnova?

Il bonus economico elettrico può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?

Il bonus economico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.

L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "bonus sociale energia".

Qual è il valore del bonus economico elettrico?

Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico, l'importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale.

Gli importi delle agevolazioni sono costituiti dalla somma dei contributi della componente ordinaria (determinata annualmente da ARERA) e della componente integrativa per il solo bonus economico elettrico e limitatamente al periodo 01 gennaio 2024 – 31 marzo 2024  (determinata trimestralmente da ARERA).

I valori per l'anno 2024 determinati dall’attuazione della Delibera ARERA n. 633 del 28/12/2023 sono i seguenti:

Tipo compensazione Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 23/2023/R/COM) N° componenti nucleo familiare Importo Annuo Standard Bonus Economico EE 2024
[€]
Importo integrativo 1° Trim. 2024 (Gennaio-Marzo)
[€]
Importo Totale Annuo 2024 Bonus Economico EE
[€]
Somma Bonus Standard e delle componenti integrative progressivamente deliberate da ARERA
E1 fascia a Numerosità familiare 1-2 componenti 142,74 76,44 219,18
E4 fascia d Numerosità familiare 1-2 componenti 113,46 76,44 189,90
E2 fascia a Numerosità Familiare 3-4 componenti 183 102,83 285,83
E5 fascia d Numerosità familiare 3-4 componenti 146,40 102,83 249,23
E3 fascia b Numerosità familiare oltre 4 componenti 201,3 113,75 315,05
E6 fascia d Numerosità familiare oltre 4 componenti 161,04 113,75 274,79
 

 

I bonus sono cumulabili?

Sì, il bonus economico elettrico è cumulabile con il bonus fisico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore, cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER L’ENERGIA ELETTRICA

Cos'è il bonus sociale per disagio fisico per l'energia elettrica?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell'energia elettrica dei clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

Chi può beneficiarne?

Le famiglie con un componente a carico (o clienti con disagio fisico), affetto da una patologia di gravità tale da far ricorso all'impiego di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Quali sono i criteri indispensabili per l’ammissione al bonus fisico elettrico?
  • Nel nucleo familiare del richiedente devono essere presenti persone che necessitano l’utilizzo di elettromedicali salvavita.
  • L’ASL certifica l’utilizzo di elettromedicali per persone in grave disagio fisico e deve indicare l’intensità di utilizzo; in assenza di indicazione dell’intensità di utilizzo, viene assegnata automaticamente l’intensità di utilizzo minima.
  • Le apparecchiature elettromedicali devono rientrare in quelle elencate dal Ministero della Salute nel Decreto Ministeriale del 13/01/2011.
  • Viene fornito almeno un numero di telefono reperibile in quanto la fornitura è considerata non interrompibile.
  • La localizzazione delle apparecchiature elettromedicali indicata nella richiesta deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta l’agevolazione.
  • Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura per il quale è richiesta l’agevolazione.
Come si fa a richiedere il bonus fisico elettrico?

Per usufruire del bonus fisico elettrico, occorre presentare la domanda presso il Comune di residenza o altro istituto designato dal Comune stesso (ad esempio centri CAF), corredata da certificazione ASL attestante il tipo di patologia.

I moduli sono reperibili presso i Comuni oppure scaricabili dai seguenti siti:

Qual è la sua durata?

Nel caso di disagio fisico la durata è indeterminata fino alla cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, che deve essere tempestivamente comunicata al venditore. Non è pertanto necessario il rinnovo. Se si presenta l'esigenza di ricorrere a ulteriori apparecchiature salvavita, occorre presentare domanda di adeguamento del bonus.

Come viene corrisposto?

Il bonus fisico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi.

L'importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce "bonus sociale energia".

Qual è il valore del bonus fisico elettrico?

Il valore del bonus fisico elettrico è articolato in 3 livelli che dipendono da:

  • potenza contrattuale;
  • apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
  • tempo giornaliero di utilizzo.

I valori per l'anno 2024 emersi dall’attuazione della Delibera ARERA n. 633 del 28/12/2023 sono i seguenti:

Tipo compensazione Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) Fasce di potenza Importo Annuo Standard Bonus Fisico EE 2024
[€]
E0F1 Fascia minima: fino a 600 kWh/anno fascia minima - fino a 3 Kw 139,08
E0F7 fascia minima - 3,5 Kw 179,34
E0F10 fascia minima - 4,0 Kw 190,32
E0F4 fascia minima - da 4,5 Kw in poi 201,3
E0F2 Fascia media: tra 600 e 1.200 kWh/anno fascia media - fino a 3 Kw 274,5
E0F8

fascia media - 3,5 Kw

300,12
E0F11 fascia media - 4,0 Kw 314,76
E0F5 fascia media - da 4,5 Kw in poi 325,74
E0F3 Fascia massima: oltre i 1.200 kWh/anno fascia massima - fino a 3 Kw 409,92
E0F9 fascia massima - 3,5 Kw 424,56
E0F12 fascia massima - 4,0 Kw 435,54
E0F6 fascia massima - da 4,5 Kw in poi 450,18
 
I bonus sono cumulabili?

 

Sì, il bonus fisico elettrico è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?

Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati è prevista la cessazione dell’erogazione del bonus fisico elettrico alla stessa data di cessazione del contratto.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?

Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

ARCHIVIO VALORI BONUS 2023

ARCHIVIO VALORI BONUS 2022

 

Normative


Gli importi del Bonus Sociale sono determinati dall’attuazione delle seguenti Delibere ARERA:

  • n. 735 del 29 dicembre 2022 per le fasce di agevolazione "a", "b" e "c"
  • n. 23 del 31 gennaio 2023 per la fascia di agevolazione "d"
  • n. 134 del 30 marzo 2023 per la proroga della componente integrativa per il 2° trimestre 2023
  • n. 297 del 28 giugno 2023 per la proroga della componente integrativa per il 3° trimestre 2023
  • n. 429 del 28 settembre 2023 per la proroga della componente integrativa per il 4° trimestre 2023 e per l’erogazione di un contributo straordinario per il solo bonus economico elettrico con riferimento al 4° trimestre 2023
  • n. 622 del 28 dicembre 2023 per revisione modalità di assegnazione dei bonus sociali e modifiche alla delibera 63/21
  • n. 633 del 28 dicembre 2023 per nuovi importi anno 2024 e fasce ISEE agevolabili