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Come si calcolano consumi e tariffe

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AcegasApsAmga SpA esercita l'attività di rilevazione dei dati di misura presso i punti di riconsegna del gas naturale agli utilizzatori finali, nel pieno rispetto della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni.

La fatturazione dei consumi al Cliente finale da parte delle Società di vendita, avviene sulla base delle letture presso il luogo di installazione o telelettura a distanza (per gruppi di misura predisposti e collocati in servizio) dei contatori del gas, effettuate dall'Azienda di distribuzione AcegaApsAmga SpA (effettive o stimate), oppure sulla base delle autoletture realizzate in proprio dal singolo Cliente e comunicate al distributore tramite la Società di vendita prescelta.

Nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, la fatturazione dei prelievi da parte della Società di vendita può basarsi su consumi presunti, derivanti dai prelievi storici del Cliente finale e dal profilo di prelievo assegnato all'utenza ai sensi della Delibera AEEGSI 31 maggio 2012 n. 229/2012/R/gas (TISG).

Nel caso in cui il contatore sia collocato in proprietà privata e, al momento della lettura da parte del personale incaricato dall'Azienda di distribuzione il Cliente fruitore del servizio risulti assente dal proprio domicilio, AcegaApsAmga SpA segnala al Cliente medesimo di aver effettuato il tentativo di rilevazione dei prelievi mediante apposita cartolina recante le istruzioni per fare l'autolettura del contatore del gas posto a servizio dello stabile o unità abitativa.

A seguito delle modifiche al TIVG, introdotte dalla Deliberazione AEEGSI n. 117/2015/R/gas recante la "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione", AcegasApsAmga SpA ha adottato il proprio "Piano migliorativo di acquisizione delle misure", accolto dall'Autorità in quanto conforme alle disposizioni previste dal Comunicato agli Operatori gas dal titolo "Frequenze di raccolta della misura: presentazione di piani migliorativi" emanato dall'Autorità stessa in data 23 ottobre 2015.

Il suddetto "Piano migliorativo di acquisizione delle misure", applicato dal mese di gennaio 2016, prevede a seconda della fascia di consumo e per singolo punto di riconsegna:

  • una lettura all'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; la rilevazione è effettuata nel periodo di calendario dal 1 gennaio al 31 dicembre, nell'anno di riferimento;
  • quattro letture all'anno, con cadenza trimestrale, per i clienti con consumi annui superiori a 500 Smc/anno e fino a 1500 Smc/anno; la prima rilevazione è effettuata nel periodo di calendario dal il 1 gennaio al 31 marzo, la seconda rilevazione dal 1 aprile al 30 giugno, la terza rilevazione dal 1 luglio al 30 settembre, la quarta e ultima rilevazione dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno di riferimento;
  • quattro letture all'anno, con cadenza trimestrale, per i clienti con consumi annui superiori a 1500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; analogamente alla fascia di consumo precedente, la prima rilevazione è effettuata nel periodo di calendario dal 1 gennaio al 31 marzo, la seconda rilevazione dal 1 aprile al 30 giugno, la terza rilevazione dal 1 luglio al 30 settembre, la quarta ed ultima rilevazione dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno di riferimento;
  • una lettura al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno; la rilevazione è effettuata da gennaio a dicembre (ultimi giorni del mese), nell'anno di riferimento.

Come previsto dalla normativa vigente, per le rilevazioni effettuate tramite telelettura a distanza i valori di prelievo mensile (a prescindere dal consumo annuo), sono resi disponibili con dettaglio giornaliero, così da rilevare i consumi realizzati fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo n. 66 della Deliberazione AEEGSI 574/2013/R/gas (RQDG), gli indennizzi previsti all'articolo n. 59 della RQDG medesima, relativi alla "Frequenza di raccolta della misura per misuratori accessibili" (articolo n. 53), saranno riconosciuti da AcegasApsAmga SpA nel caso di mancato rispetto della periodicità dei tentativi di lettura definiti nel "Piano migliorativo di acquisizione delle misure" sopra richiamato.

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