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Contesto energy

Testata Contesto Energy

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Sono passati quasi 20 anni da quando, nel 1996, le prime direttive dell'Unione Europea hanno cominciato a dare impulso alle liberalizzazioni in settori come l'energia elettrica e il gas (Direttiva Europea 98/30/CE del 22/6/98: norme comuni per la creazione del mercato interno del gas naturale recepita con il Decreto Lgsl 23/5/00 n.164 - D. Letta), storicamente a presenza monopolistica. Queste misure hanno gradualmente aperto e armonizzato il mercato interno europeo dell'energia, garantendo un equo accesso alle infrastrutture, trasparenza e tutela dei consumatori, insieme a una vivace concorrenza, che per i cittadini europei si è tradotta in servizi più efficienti e prezzi più vantaggiosi. Oggi, infatti, i consumatori che siano aziende o privati, sono ormai liberi di scegliere il proprio fornitore. Per i clienti domestici nel mercato del gas succede dal 1° gennaio 2003 e dal 1° luglio 2007 nel mercato elettrico. In Italia, in parallelo al mercato libero, i clienti domestici possono ancora scegliere i servizi di tutela che hanno condizioni di prezzo e di fornitura stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
 

 

Spetta all’Autorità (ARERA) la definizione dei tempi in cui concludere il percorso della liberalizzazione del mercato, con la completa eliminazione delle tariffe di tutela.

L’Autorità (AEEG) venne istituita in Italia nel 1995  per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi diventata ARERA, occupandosi da dicembre 2017 dei principali servizi a reti gestiti dalle utilities tra cui, oltre i servizi energy, anche il servizio idrico, il teleriscaldamento e i servizi ambientali). Trattasi di un organismo indipendente, autonomo e collegiale concepito per governare in maniera armonica il processo di liberalizzazione del settore, favorendo condizioni di effettiva concorrenza fra i diversi operatori presenti sul mercato, vigilando sul sistema tariffario, verificando qualità, efficienza e sostenibilità ambientale dei servizi erogati e, soprattutto, consolidando il ruolo e il potere dei consumatori attraverso la definizione, la promozione e la tutela dei loro diritti.

Pertanto a seguito della liberalizzazione del Mercato dell'Energia per favorire la libera concorrenza, in ciascuna area la distribuzione viene data in concessione ad un unico operatore (il "Distributore"), mentre l'attività di vendita di energia ai clienti finali è lasciata in capo a soggetti diversi (società di vendita), che infatti  negli ultimi anni sono aumentati considerevolmente e che possono offrire ai consumatori proposte economiche anche diverse tra loro.

Pertanto le attività della distribuzione e della vendita di gas e di energia elettrica sono separate, e le società di vendita e le società di distribuzione operano nel mercato energy distintamente con obiettivi e attività diverse.
 

 

Maggior tutela e mercato libero: le differenze
 

Nel mercato elettrico il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non abbiano stipulato un contratto nel mercato libero. Le condizioni economiche vengono stabilite ogni 3 mesi dall'Autorità (ARERA). Gli operatori che svolgono questo servizio sono perlopiù società legate all'impresa storica di distribuzione locale, come nel caso del Gruppo Hera. Se invece si decide di passare al mercato libero, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente tra le parti (cliente e società di vendita) e possono prevedere sconti o prezzi a forfait con fissi mensili. Si può passare dal mercato libero a quello tutelato e viceversa in qualsiasi momento. La scelta dipende quindi dal cliente e dalle sue esigenze. Le aziende che si trovano, anche temporaneamente, senza un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero ma che non hanno titolo per accedere alla maggior tutela si rivolgono, infine, al mercato di salvaguardia.

Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Le condizioni economiche poste a carico del cliente in salvaguardia, sono definite a seguito delle gare per l’affidamento del servizio, sono più onerose per il soggetto, in quanto volte ad incentivarlo a (ri)trovare un fornitore che lo contrattualizzi sul mercato libero.

Le imprese che possono fornire questo servizio sono scelte con una procedura di gara che assegna l'erogazione del servizio a una sola società di vendita per territorio, per un periodo di 2 anni. Attualmente, e fino al 31 dicembre 2020, HeraComm è risultato assegnatario per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna.

Nel mercato del gas i clienti che hanno ancora diritto alle condizioni di tutela sono esclusivamente quelli domestici (inclusi i condomini con consumi inferiori ai 200.000 standard metri cubi annui). I non domestici (ad esempio le grandi aziende) possono scegliere il proprio fornitore esclusivamente sul mercato libero, accedendo alle offerte che ritengono più vantaggiose.

A differenza di quello che accade nel mercato elettrico, dove il servizio di tutela è gestito solo da alcune società concessionarie, nel mercato del gas ogni operatore del mercato libero deve prevedere oltre le proprie offerte commerciali, quella di tutela e applicarla ai clienti domestici che desiderino accedervi.

Sono poi stati introdotti i servizi di ultima istanza, a beneficio dei clienti che si trovano, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale, pur restando connessi alla rete e continuando perciò a prelevare il gas, tra cui:

  1. il servizio di fornitura di ultima istanza, che viene attivato nei confronti dei clienti domestici e dei condomini che si trovano, per cause indipendenti dalla loro volontà, senza un contratto di fornitura, e con riferimento alle utenze adibite a servizio pubblico (dunque non disalimentabili) anche se morose. In tali casi, la fornitura viene garantita da uno specifico fornitore selezionato territorialmente con procedura di gara ed a condizioni economiche regolate, volte ad incentivare il cliente a trovare un fornitore sul mercato libero;

  2. il servizio di default che opera, in casi residuali, quando non è attivabile il servizio di ultima istanza, tra cui tipicamente i casi di morosità, fintantochè il distributore non sia riuscito ad interrompere definitivamente la erogazione del gas, ovvero il cliente moroso non abbia pagato il suo precedente fornitore (in tal caso, il cliente viene collocato nel servizio di fornitura di ultima istanza, fintantoché troverà un nuovo fornitore sul mercato). Anche in tal caso, il servizio è gestito da un fornitore selezionato territorialmente, a condizioni particolarmente disincentivanti per il cliente con riferimento alla sua permanenza in tale condizione.

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