L’Assemblea dei Soci di Hera S.p.A. del 28 aprile 2015 ha approvato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale con l’introduzione della cosiddetta maggiorazione del voto, che consente di attribuire a ciascuna azione fino ad un massimo di due voti, premiando gli azionisti che con la stabile partecipazione all’interno del capitale sociale dimostrano una maggiore sensibilità alla crescita di lungo periodo del Gruppo Hera.
L’istituto della maggiorazione del voto è stato introdotto dall’art. 20 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014. La disciplina di tale istituto è contenuta nell’art. 127-quinquies TUF e nelle norme emanate dalla Consob con delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 che hanno dato attuazione alla nuova normativa, modificando a tal fine il Regolamento Emittenti.
Il voto maggiorato sarà applicabile nelle votazioni per la nomina e/o revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per la modifica del limite al possesso azionario e per la modifica dello stesso articolo che istituisce il voto maggiorato.
Il voto maggiorato spetterà alle azioni detenute da un medesimo azionista per almeno 24 mesi e per le quali dovrà essere richiesta l’iscrizione in un apposito elenco.
L’azionista che intenda usufruire dei benefici del voto maggiorato deve richiedere l’iscrizione delle sue azioni in un apposito elenco. Dopo due anni dall’avvenuta iscrizione i diritti di voto spettanti alle azioni iscritte nell’elenco beneficiano della maggiorazione.
Le caratteristiche principali sono quindi:
La modalità di richiesta può essere riassunta in questi tre step:
Pagina aggiornata al 1 dicembre 2020