Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22: legge quadro nazionale sui rifiuti (prende il nome dal Ministro che l'ha proposta).
impianto per la depurazione delle acque di scarico (fognarie, industriali ecc.) che opera tramite un processo fisico, chimico e/o biologico. L'effetto di una stazione di depurazione si verifica nel rispetto dei valori limite di emissione dell'impianto e nella garanzia di un certo livello di protezione ambientale, non portando maggiori carichi inquinanti nell'ambiente (D.lgs 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni);
area opportunamente impermeabilizzata ed isolata, progettata per accogliere determinate tipologie di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel sottosuolo, nella quale i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
impianto per smaltire i rifiuti nel terreno, opportunamente impermeabilizzato ed isolato , progettato per accogliere i rifiuti pericolosi che provengono in particolare da industrie, commercio, agricoltura.
rete per la raccolta, in discarica, delle acque piovane e del percolato.