raccolta che raggruppa i rifiuti urbani per materiali omogenei al fine di riciclarli o avviarli a smaltimento controllato. Ogni Comune stabilisce le modalità e le omogeneità dei materiali.
Operazione per mezzo della quale si fanno passare più volte i materiali in una parte del ciclo da essi già percorso (detto anche ricircolazione, azione con la quale si tratta una seconda volta un determinato prodotto).
rifiuti domestici voluminosi (mobili vecchi, elettrodomestici ecc) che non possono essere depositati nei contenitori stradali, ma che vanno conferiti presso le Stazioni ecologiche attrezzate.
rifiuti domestici prodotti quotidianamente.
rifiuti che provengono da attività artigianali, industriali e commerciali, che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi e sono assimilati agli urbani, come specificato dai Regolamenti Comunali di gestione rifiuti (ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) .
rifiuti che contengono sostanze inquinanti o tossiche, che non devono essere dispersi nell'ambiente, perchè pericolosi.
rifiuti composti da sostanze di natura vegetale (rami, foglie, ecc.)
il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Lo stesso decreto classifica i rifiuti, in base all'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
qualsiasi operazione nella quale il materiale, concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riusato di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito.