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Servizio Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

TESTATA Servizio Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità

Servizio Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

La Conciliazione Servizio Conciliazione Clienti Energia

Servizio Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente 

L’Autority di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per affiancare una diversa procedura agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie già disponibili, e per intercettare le esigenze dei clienti finali degli operatori che non hanno sottoscritto Protocolli di intesa in materia di conciliazioni paritetiche, con l’obiettivo prioritario di garantire la parità di trattamento, ha istituito il SERVIZIO CONCILIAZIONE CLIENTI ENERGIA (“SERVIZIO”), la cui attività è stata avviata sperimentalmente nell’aprile 2013.

Il SERVIZIO

  • ha natura volontaria
  • è gratuito per le Parti
  • è on-line
  • è successivo ad un reclamo
  • è alternativo ad altre procedure
  • prevede la possibilità di chiamata in causa del Distributore

Il SERVIZIO trova applicazione nelle controversie relative  all’energia elettrica e/o gas naturale con esclusione di quelle che riguardano profili tributari e fiscali, e può essere attivato nei confronti dell’Esercente la vendita o il Distributore da parte di clienti finali, rappresentati da:

  • per il settore elettrico clienti domestici e piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  • per il settore gas clienti domestici e quelli non domestici con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui (per i condomini non superiori a 200.000 metri cubi annui).

La richiesta di accesso al SERVIZIO può essere presentata dal cliente direttamente, oppure tramite un’associazione di consumatori o di categoria, o da soggetti diversi dai quali il cliente decida di farsi rappresentare (con procura generale o speciale).

Per essere ammessi al SERVIZIO deve essere stato in precedenza inviato un reclamo scritto al quale, trascorsi almeno 50 giorni (e non più di un anno) non sia stata data risposta oppure entro 6 mesi da una risposta che sia stata insoddisfacente.

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