Qualità della misura
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Standard di qualità della misura per il servizio di teleriscaldamento, indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard e modalità di erogazione
La qualità della misura per il servizio di teleriscaldamento è disciplinata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera 478/2020/R/tlr. Gli standard di qualità della misura adottati da Hera sono descritti nella tabella di seguito riportata, e gli indennizzi automatici previsti sono differenziati a seconda della prestazione e della potenza contrattuale o convenzionale del Cliente. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della qualità della misura i clienti con una potenza contrattuale o convenzionale superiore a 350 kW.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ E CORRISPETTIVI INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD
INDICATORE | DESCRIZIONE | LIVELLO SPECIFICO | GRADO DI RISPETTO DELLO STANDARD CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2024 (%) | TIPOLOGIA DI UTENTE (potenza contrattuale o convenzionale) |
INDENNIZZO AUTOMATICO BASE |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all’Articolo 13 della Delibera |
E' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di effettuazione del sopralluogo per la verifica del misuratore. |
15 giorni lavorativi | 90,9 | Non superiore a 50 kW | 30€ |
Superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW |
70€ | ||||
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 della Delibera, se effettuata in loco |
E' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di effettuazione del sopralluogo per la verifica del misuratore e la data di invio, ovvero di messa a disposizione all’utente stesso del relativo esito. | 10 giorni lavorativi | 100 | Non superiore a 50 kW | 30€ |
Superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW | 70€ | ||||
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 della Delibera, se non effettuata in loco |
E' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di effettuazione del sopralluogo per la verifica del misuratore e la data di invio, ovvero di messa a disposizione all’utente stesso del relativo esito. | 30 giorni lavorativi | n.a. | Non superiore a 50 kW | 30€ |
Superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW | 70€ | ||||
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all’Articolo 15 della Delibera |
E' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione all’utente del documento recante l’esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore. | 15 giorni lavorativi | 100 | Non superiore a 50 kW | 30€ |
Superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW | 70€ |
n.a = casistica non rilevata nell'anno di riferimento
L'indennizzo verrà corrisposto all'utente in occasione del primo documento di fatturazione utile, e l'importo riconosciuto può crescere rispetto al valore «base» in funzione dell'effettivo ritardo nell'erogazione della prestazione, ai sensi dell'Art. 20 della Delibera 478/2020/R/tlr.
RITARDO DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE | MAGGIORAZIONE DELL'INDENNIZZO AUTOMATICO BASE |
---|---|
Entro un tempo doppio rispetto allo standard previsto per l’esecuzione della prestazione |
- |
Oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard previsto per l’esecuzione della prestazione |
Raddoppia |
Oltre un tempo triplo rispetto allo standard previsto per l’esecuzione della prestazione |
Triplica |
L’esercente, ai sensi dell’Art 25.1 della Delibera, non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nei casi in cui:
a) il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
b) all’utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
c) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente perché non contengono le informazioni minime previste dal presente provvedimento.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
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