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Standard di qualità tecnica per il servizio di teleriscaldamento, indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard e modalità di erogazione
La qualità tecnica per il servizio di teleriscaldamento è disciplinata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera Del 346/2023/R/tlr. Gli standard di qualità tecnica adottati da Hera sono descritti nelle tabelle di seguito riportate.
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la formula:
dove:
- K è il coefficiente che indica l’entità dell’indennizzo base specifico alla potenza dell’utente, pari a 0,5 euro/kW;
- Pcontr è la potenza contrattuale dell’utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
- Imax è il cap applicato all’indennizzo automatico base, pari a 600 euro.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ TECNICA
| INDICATORE | DESCRIZIONE | LIVELLO SPECIFICO | GRADO DI RISPETTO DELLO STANDARD CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2024 (%) |
|---|---|---|---|
|
Durata massima delle interruzioni del servizio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 13, avvenute senza il preavviso di cui all’Articolo 14 della Delibera. |
La durata dell’interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l’inizio dell'interruzione, come definito dall’Articolo 11, e la fine dell’interruzione, come definita dall’Articolo 12. |
12 ore nel periodo invernale |
80% |
| 24 ore nel periodo estivo | 80% |
STANDARD GENERALI DI QUALITÀ TECNICA
| INDICATORE | DESCRIZIONE | LIVELLO SPECIFICO | GRADO DI RISPETTO DELLO STANDARD CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2024 (%) |
|---|---|---|---|
|
Percentuale minima di chiamate telefoniche di pronto intervento di cui all’Articolo 8, comma 8.2, lett. a), con tempo di arrivo sul luogo di chiamata entro il tempo massimo di 180 minuti. |
Percentuale minima di rispetto dell’indicatore da parte del pronto intervento, in caso di chiamate per segnalare all’esercente dispersioni dall’impianto di distribuzione. |
90% |
100% |
L’esercente è tenuto ad accreditare all’utente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta inviata all’utente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la bolletta deve evidenziare un credito a favore dell’utente, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta, ai sensi dell'Art. 25 della Delibera.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al richiedente entro 180 giorni civili dal termine dell’interruzione del servizio ovvero, nei casi di cui al comma 24.2, dal giorno in cui l’utente provvede al pagamento delle somme dovute.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto.
| RITARDO NEL RIAVVIO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO | MAGGIORAZIONE DELL'INDENNIZZO AUTOMATICO BASE |
|---|---|
| Entro un tempo doppio rispetto allo standard previsto per il riavvio del servizio | - |
| Oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard previsto per il riavvio del servizio | Raddoppia |
| Oltre un tempo triplo rispetto allo standard previsto per il riavvio del servizio | Triplica |
L’esercente, ai sensi dell’Art 24 della Delibera, non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui all’Art 15.1, lettere a) e b), ovvero:
- cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti come definiti all’Articolo 1, comma 1.1, per fatti non imputabili all’esercente, ossia:
- incidente è un evento che coinvolga il fluido termovettore distribuito a mezzo di impianti di distribuzione, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 5.000 euro e che sia provocato da una dispersione;
- emergenza è un evento che l’esercente ritiene sia in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e/o per la continuità del servizio di telecalore; si definisce inoltre emergenza qualunque evento provochi l’interruzione senza preavviso di almeno il 20% degli utenti della rete e per il quale l’erogazione del servizio non venga riattivata a tutti gli utenti coinvolti entro 24 ore.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
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