Depurazione
COLLETTAMENTO RETE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Successivamente il D.M. 30 settembre 2009 ha fissato, in attuazione del decreto legge 208/08, alcuni obblighi informativi in tema di servizio di depurazione, ripresi con delibera 586/2012 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, nei confronti dei clienti che si trovano in zone in cui mancano o sono temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione terminali e per le utenze al servizio delle quali è stata prevista nei Piani d’Ambito o da atti formali dei competenti organi Comunali la realizzazione di impianti di depurazione.
La informiamo che la pubblica fognatura cui è allacciata la Sua utenza è oggetto di intervento di risanamento inserito a Piano d’Ambito; di seguito riportiamo le informazioni relative alla programmazione ed allo stato d’avanzamento dei lavori di risanamento: